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D.P.R. 24/07/1977 n. 616Art.56. Turismo ed industria alberghiera Le funzioni amministrative relative alla materia “turismo ed industria alberghiera” concernono tutti i servizi, le strutture e le attività pubbliche e private riguardanti l'organizzazione e lo sviluppo del turismo regionale, anche nei connessi aspetti ricreativi, e della industria alberghiera, nonché gli enti e le aziende pubbliche operanti nel settore sul piano locale. Le funzioni predette comprendono fra l'altro: a) le opere, gli impianti, i servizi complementari all'attività turistica; b) la promozione di attività sportive e ricreative e la realizzazione dei relativi impianti ed attrezzature, di intesa, per le attività e gli impianti di interesse dei giovani in età scolare, con gli organi scolastici. Restano ferme le attribuzioni del coni per l'organizzazione delle attività agonistiche ad ogni livello e le relative attività promozionali.per gli impianti e le attrezzature da essa promossi, la regione si avvale della consulenza tecnica del coni; c) la vigilanza sulle attività svolte e sui servizi gestiti, nel territorio regionale, per quanto riguarda le attività turistico- ricreative, dagli automobil club provinciali. L’art.1, ultimo comma, del decreto del presidente della repubblica 14 gennaio 1972, n.6, è così modificato: “fino a quando con legge regionale non sia riordinata l'amministrazione locale del turismo, spettano alle regioni i poteri di nomina dei collegi dei revisori degli enti con finalità turistiche, salva la designazione da parte del ministro per il tesoro di un componente dei collegi stessi in relazione alla permanenza negli enti di interessi finanziari dello stato”. Art.57. Ente nazionale italiano per il turismo Ferma restando la competenza regionale, ai sensi dell’art.3, quarto comma, del decreto del presidente della repubblica 14 gennaio 1972, n.6 e nei limiti fissati da quanto previsto dall’art.4 del presente decreto, per la propaganda all'estero delle iniziative ed attività turistico-alberghiere proprie di ciascuna regione, le regioni si avvalgono dell'ente nazionale italiano per il turismo per la istituzione e gestione di uffici di rappresentanza, di informazione e di promozione turistica all'estero. Fino a quando l'enit non sarà diversamente riorganizzato, il consiglio di amministrazione, quale risulta dal decreto del presidente della repubblica 27 agosto 1960, n.1041, modificato dalla legge 2 agosto 1974, n.365, è integrato di quattro rappresentanti designati dall'anci, di due rappresentanti designati dall'upi e di un rappresentante designato dall'uncem.alla scadenza del consiglio di amministrazione cessano di farne parte i rappresentanti di cui all’art.5, lettere d), e) ed i), del decreto del presidente della repubblica 27 agosto 1960, n.1041, e successive modificazioni. Art.58. Competenze dello stato Sono di competenza dello stato le funzioni amministrative concernenti: 1) il parere del ministero delle finanze ai fini del riconoscimento, della revo ca, della determinazione del territorio relativo, della classificazione delle stazioni di cura, soggiorno e turismo, nonché della determinazione delle località di interesse turistico; 2) il nulla osta al rilascio della licenza per agenzia di viaggio a persone fisi- che o giuridiche straniere, sentite le regioni; 3) la istituzione e gestione di uffici di rappresentanza, di informazione e di promozione all'estero, nonché gli uffici turistici stranieri e di frontiera; 4) la vigilanza sull'organo centrale del club alpino italiano e dell'automobil club d'italia e sull'ente nazionale italiano per il turismo. Art.59. Demanio marittimo, lacuale e fluviale Sono delegate alle regioni le funzioni amministrative sul litorale marittimo, sulle aree demaniali immediatamente prospicienti, sulle aree del demanio lacuale e fluviale, quando la utilizzazione prevista abbia finalità turistiche e ricreative.sono escluse dalla delega le funzioni esercitate dagli organi dello stato in materia di navigazione marittima, di sicurezza nazionale e di polizia doganale. La delega di cui al comma precedente non si applica ai porti e alle aree di preminente interesse nazionale in relazione agli interessi della sicurezza dello stato e alle esigenze della navigazione marittima. L'identificazione delle aree predette è effettuata, entro il 31 dicembre 1978, con decreto del presidente del consiglio dei ministri, di concerto con i ministri per la difesa, per la marina mercantile e per le finanze, sentite le regioni interessate.col medesimo procedimento l'elenco delle aree predette può essere modificato. Art.60. Attribuzioni ai comuni Sono attribuite ai comuni, ai sensi dell’art.118, primo comma, della costituzione, le funzioni amministrative in materia di: a) promozione di attività ricreative e sportive; b) gestione di impianti e servizi complementari alle attività turistiche; c) rifugi alpini, campeggi e altri esercizi ricettivi extra-alberghieri. Capo IV - Acque minerali e termali Art.61. Acque minerali e termali Le funzioni amministrative relative alla materia “acque minerali e termali” concernono la ricerca e la utilizzazione delle acque minerali e termali e la vigilanza sulle attività relative, ivi comprese la pronuncia di decadenza del concessionario, fermo restando quanto previsto dal precedente art.30, lettera u), per il riconoscimento delle acque. Capo V - Cave e torbiere Art.62. Cave e torbiere Le funzioni amministrative relative alla materia “cave e torbiere” concernono tutte le attività attinenti alle cave, di cui all'art.2, terzo comma, ed al titolo terzo del regio decreto 29 luglio 1927, n.1443 . Le suddette funzioni amministrative, oltre a quelle di cui all’art.1 del decreto del presidente della repubblica 14 gennaio 1972, n.2, comprendono: a) l'autorizzazione all'escavazione di sabbie e ghiaie nell'alveo dei corsi d'ac qua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale propria o delegata e la vigilanza sulle attività di escavazione; b) l'autorizzazione all'apertura e alla coltivazione di cave e torbiere in zone sottoposte a vincolo alberghiero o forestale; c) l'approvazione dei regolamenti per la disciplina delle concessioni degli agri marmiferi di cui all’art.64, ultimo capoverso, del regio decreto 29 luglio 1927, n.1443 ; d) la dichiarazione di appartenenza alla categoria delle cave della coltivazione di sostanze non contemplate dall’art.2 del regio decreto 29 luglio 1927, n.1443, e successive modificazioni, nè dai decreti emanati ai sensi dell'art. 3 del regio decreto predetto. Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative statali in materia di vigilanza sull'applicazione delle norme di polizia delle cave e torbiere di cui al decreto del presidente della repubblica 9 aprile 1959, n.128, e successive modificazioni, nonché le funzioni di igiene e sicurezza del lavoro in materia di cave di cui al decreto del presidente della repubblica 9 aprile 1959, n.128, e quelle già devolute al corpo delle miniere in materia di cave ai sensi del decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1955, n.547 e 19 marzo 1956, n.302 . Le regioni, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente, possono avvalersi del corpo nazionale delle miniere. Capo VI - Artigianato Art.63. Artigianato Le funzioni amministrative relative alla materia “artigianato” concernono le attività attinenti alla produzione di beni e servizi in forma artigianale, secondo la disciplina prevista dalle leggi vigenti, nonché le imprese artigiane individuali ed in forma associata, la tutela, lo sviluppo e l'incremento delle stesse, l'organizzazione amministrativa concernente l'artigianato. Le funzioni suddette comprendono anche le funzioni esercitate dalle camere di commercio in materia di artigianato, le funzioni di promozione della cooperazione tra imprese artigiane, nonché: a)le funzioni esercitate dall'enapi per gli aspetti concernenti l'artigianato; b)l'approvazione e la revisione degli elenchi dei mestieri artistici, tradizionali e dello abbigliamento, ai sensi dell’art.5 della legge 25 luglio 1956, n.860, e secondo le norme della c.e.e. ; c)le funzioni relative alla tenuta, attraverso le commissioni provinciale e regionale, dell'albo delle imprese artigiane, comprese quelle di iscrizione, revisione e cancellazione, da operarsi finché le leggi regionali non diano diversa disciplina alla materia. Sono inoltre delegate le funzioni della sezione autonoma commerciale dell'enapi per i prodotti dell'artigianato. Sono attribuite ai comuni, ai sensi dell'art.118, primo comma, della costituzione: a) gli atti di istruzione e certificazione ai fini dell'iscrizione all'albo delle im prese artigiane; b) l'apprestamento e la gestione di aree attrezzate per l'insediamento di im prese artigiane nel rispetto della pianificazione territoriale regionale. Il consiglio generale e il consiglio di amministrazione della cassa per il credito alle imprese artigiane sono integrati rispettivamente da tre e due membri in rappresentanza delle regioni, nominati con decreti del presidente del consiglio dei ministri, su designazione della commissione interregionale di cui all’art.13 della legge 16 maggio 1970, n.281 . Art.64. Camere di commercio Sono di competenza delle regioni le funzioni amministrative attualmente esercitate dalle camere di commercio nelle materie trasferite o delegate dal presente decreto. Le funzioni istituzionali e le restanti funzioni amministrative saranno esercitate dalle camere di commercio sulla base della legge di riforma dell'ordinamento camerale e del relativo finanziamento. Le funzioni di cui al primo comma continuano ad essere esercitate dalle camere di commercio fino al 31 dicembre 1978 e successivamente finché le leggi regionali non disciplineranno la materia. La legge di riforma dell'ordinamento degli enti locali territoriali individuerà quali funzioni trasferite o delegate alle regioni devono essere attribuite agli enti locali territoriali. I presidenti delle camere di commercio scadono dal loro ufficio il 31 dicembre 1977.fino alla data di entrata in vigore della legge di cui al precedente secondo comma, il presidente della camera di commercio è nominato dal ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il ministro per l'agricoltura e le foreste, di intesa con il presidente della giunta regionale. Capo vii consorzi industriali Art.65. Consorzi industriali Ferme restando le funzioni amministrative trasferite alle regioni relativamente ai piani regolatori, spettano alle regioni le funzioni amministrative in ordine allo assetto di consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale e tutte le funzioni esercitate dallo stato o da altri enti pubblici, esclusi i comuni e le province, in materia di assetto, sistemazione e gestione di zone industriali e aree industriali attrezzate, e di realizzazione di infrastrutture per nuovi insediamenti industriali, fatte salve le competenze dello stato ai sensi della legge 2 maggio 1976, n.183 . Capo VIII - Agricoltura e foreste Art.66. Agricoltura e foreste Le funzioni amministrative nella materia “agricoltura e foreste” concernono:le coltivazioni della terra e le attività zootecniche e l'allevamento di qualsiasi specie con le relative produzioni, i soggetti singoli o associati che vi operano, i mezzi e gli strumenti che vi sono destinati;la difesa e la lotta fitosanitaria;i boschi, le foreste e le attività di produzione forestale e di utilizzazione dei patrimoni silvo- pastorali;la raccolta, conservazione, trasformazione ed il commercio dei prodotti agricoli, silvo-pastorali e zootecnici da parte di imprenditori agricoli singoli o associati;gli interventi a favore dell'impresa e della proprietà agraria singola e associata;le attività di divulgazione tecnica e di preparazione professionale degli operatori agricoli e forestali;le attività di ricerca e sperimentazione di interesse regionale;le destinazioni agrarie delle terre di uso civico oltre le altre funzioni già trasferite e riguardanti gli usi civici;il demanio armentizio;la bonifica integrale e montana;gli interventi di protezione della natura comprese l'istituzione di parchi e riserve naturali e la tutela delle zone umide. Le funzioni predette comprendono anche: |
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